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I chiarimenti del Garante in materia di videosorveglianza.

Il 5 dicembre 2020 il Garante Privacy ha pubblicato una serie di chiarimenti (sotto forma di FAQ) relativamente alla gestione corretta degli impianti di videosorveglianza in ottica GDPR. La disciplina base rimane sostanzialmente la stessa ma ci sono comunque varie importanti novità, di cui occorre necessariamente tenere conto.

Con il provvedimento del 5 dicembre 2020 il Garante Privacy interviene ed aggiorna le Linee guida in tema di videosorveglianza emesse dall’Autorità nel 2010.

Quali le novità e quali le conferme?

È evidente che tali chiarimenti si sono resi necessari non soltanto in ragione delle nuove previsioni introdotte dal Regolamento 2016/679 e delle Linee guida adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), ma anche delle risposte fornite a reclami, segnalazioni, quesiti ricevuti dall’Ufficio in questo periodo (assumendo in questo modo una valenza molto pratica ed attuativa).

I principi base rivisitati dal GDPR

Il Garante ha in primo luogo confermato l’impianto normativo di base e cioè che l’attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto dei principi di minimizzazione, pertinenza e non eccedenza. Ma l’applicazione di tali principi deve essere svolta in ottica GDPR, infatti, questi essi trovano applicazione pratica tenendo conto dell’effettivo contesto concreto dell’impianto di vds e delle relative finalità perseguite. Ciò sta a significare che occorre necessariamente rispettare il principio di responsabilizzazione con il quale il GDPR impone al titolare del trattamento (azienda, pubblica amministrazione, professionista, condominio) di valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento.
Proprio per tale ragione, in piena coerenza con le previsioni del GDPR, non è prevista alcuna autorizzazione da parte del Garante per installare tali sistemi: la responsabilità è in capo al titolare del trattamento.

Le novità sui cartelli di avviso

In secondo luogo, la c.d. informativa semplificata di accesso, cioè la cartellonistica da utilizzare per comunicare alle persone che stanno entrando in un luogo soggetto a videosorveglianza, è stata profondamente innovata prendendo come modello quello proposto dalle su richiamate linee guida del Garante Europeo (la nuova cartellonistica è possibile anche scaricarla QUI).
Non è necessario collocare cartelli vicino ad ogni telecamera ovvero pubblicare la relativa mappa di collocazione delle telecamere, tuttavia l’Autorità chiarisce che l’interessato deve comunque poter capire quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o, ove necessario, adeguare il proprio comportamento.
Il Garante chiarisce, ancora una volta che, pur se l’apposizione della cartellonistica è un’attività necessaria, essa non è sufficiente, in quanto sarà sempre obbligatorio redigere un’informativa completa, nonché predisporre tutte le opportune politiche ed istruzioni interne per l’utilizzo del sistema di vds. Sul punto suggerirei anche di scaricare e mettere a disposizione (soprattutto in ambito aziendale come allegato alla relativa politica interna) il documento pdf del Garante che riporta proprio le FAQ che stiamo commentando.

Gli obblighi in materia di diritto del lavoro.

Si ricorda anche che l’adozione di un sistema di vds:

  1. in linea generale, è una delle ipotesi in cui si rende anche obbligatoria l’esecuzione di una valutazione di impatto;
  2. nel contesto lavorativo trova applicazione anche l’art. 4 dello Statuto del Lavoratori e pertanto v’è la necessità a seconda dei casi di un accordo sindacale o dell’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.

I tempi di conservazione.

Di particolare importanza, infine, sono le indicazioni, fornite dal Garante, sui tempi dell’eventuale conservazione delle immagini registrate: salvo specifiche norme di legge che prevedano durate determinate, i tempi di conservazione devono necessariamente essere individuati dal titolare del trattamento in base al contesto e alle finalità del trattamento, nonché al rischio per i diritti e le libertà delle persone.
Al riguardo il Garante ha sottolineato che i dati personali dovrebbero essere cancellati dopo pochi giorni (per esempio in una piccola attività ci si accorge subito di eventuali atti vandalici subiti quindi un tempo di conservazione di 24 ore risulta essere, per tale finalità, sufficiente).
In ogni caso, quanto più prolungato è il periodo di conservazione che si intende adottare, tanto più argomentata, proprio in applicazione all’innovativo principio di accountability introdotto dal GDPR) deve essere l’analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione (e, si aggiunge, anche in ottica di accordo sindacale e/o autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro).

Videosorveglianza e categorie particolari di dati.

Particolarmente interessante è il chiarimento in merito alla possibilità di utilizzare un sistema di vds per trattare categorie particolari di dati in quanto è una questione che interessa, quanto meno, tutto il settore medico-sanitario.
Sul punto infatti il Garante specifica che ad esempio, un ospedale che installa una videocamera per monitorare le condizioni di salute di un paziente effettua un trattamento di categorie particolari di dati personali.
In questi casi il trattamento è consentito soltanto se risulta applicabile una delle eccezioni di cui all’art. 9 del Regolamento (che disciplina proprio questi aspetti).
Il trattamento di categorie particolari di dati richiede una vigilanza rafforzata e continua su taluni obblighi, ad esempio si richiede un elevato livello di sicurezza e una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati.

Riassumendo.

Per una corretta gestione di un impianto di videosorveglianza quindi sarà necessario tenere in debito conto:

  1. le FAQ appena pubblicate dal Garante;
  2. le Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video pubblicate dal Garante Europeo;
  3. Le vecchie Linee guida in materia pubblicate nel 2010 valutando quali previsioni siano ancora vigenti e quali superate;
  4. Lo Statuto dei lavoratori;
  5. Il GDPR, in particolare per quanto riguarda l’analisi del rischio;
  6. Il provvedimento n. 467 dell’11 ottobre 2018 (in particolare l’allegato) in relazione all’esecuzione della DPIA;
  7. Leggi speciali (per es. D.L. 23/02/2009, n. 11 che si occupa di videosorveglianza nei Comuni).

Insomma, attenzione a tutti gli aspetti, perché installare un impianto di videosorveglianza (soprattutto in ambito aziendale) non riguarda solo aspetti meramente tecnici.

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